Donazione di gameti: diritto all’anonimato già disciplinato in Italia

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heraRoma, 5 giugno 2014. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso 9 aprile, che ha abolito il divieto di eterologa contenuto nella legge 40 del 2004, non si creano nel nostro Paese vuoti normativi. Anche il diritto all’anonimato nella donazione dei gameti è già disciplinato e si evince da diverse disposizioni di legge attualmente in vigore.

È quanto emerge dal convegno “La tutela della salute per le coppie infertili e sterili dopo le sentenze della Corte Costituzionale”, in corso a Roma a Palazzo Montecitorio, organizzato dalle associazioni Hera Onlus di Catania e SOS Infertilità Onlus.

Per quanto riguarda l’insussistenza di vuoti normativi va ribadito che la stessa legge 40 disciplina in modo inequivocabile lostatus del nato anche da eterologa, stabilendo che egli entra come figlio legittimo a far parte della famiglia dei genitori che hanno prestato il consenso alle tecniche di procreazione assistita. Sempre la legge 40 specifica che il padre non può chiedere il disconoscimento, né la madre avvalersi del diritto di non essere nominata. Infine, l’Art. 9 prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

L’avvocato Sebastiano Papandrea, tra i legali dei ricorsi che hanno condotto alla pronuncia della Consulta, per quanto riguarda specificamente l’aspetto dell’anonimato, afferma che “questo è disciplinato dai Decreti Legislativi 191/07 e 16/10 in tema di donazione e trapianto di organi, per legge applicabili alla Procreazione Medicalmente Assistita.”

In particolare, l’Art. 14 del Dlgs 191/07, prevede che “tutti i dati, comprese le informazioni genetiche […] sono resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili” e che “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa”; ai fini della tutela della salute del nascituro, l’art. 14 consente l’accesso ai dati genetici e sulla salute del donatore raccolti in forma anonima per assicurare che il nato possa ottenere tutti i dati utili alla tutela del suo stato di salute.

In proposito, la stessa legge 40/04 negando la sussistenza di ogni rapporto giuridico, ossia di diritti o obblighi fra il donatore dei gameti ed il nato, già era orientata all’anonimato del donatore.

E’ importante sottolineare che studi effettuati all’estero sui nati da eterologa non hanno fatto emergere squilibri o sofferenze di qualsiasi genere per il bambino in relazione all’anonimato dei donatori; ciò era stato confermato anche dagli studi raccolti dalla XII commissione permanente della Camera dei Deputati durante l’iter preparatorio della legge 40.

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